Diritto d'autore - UIF Unione Italiana Fotoamatori

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Diritto d'autore

REGOLAMENTI

L. 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941).
a cura dell'Avv.Michele Capra socio onorario UIF

Le disposizioni del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, recante modifiche a questo provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplate, protetti alla data del 22 dicembre 2002

96.Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

[93 Dopo la morte dell'autore o del destinatario (della persona ritrattata) occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto].

97.Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

98.Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

(88.Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare (1), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
(1) Ora il Presidente del Consiglio dei ministri)

87.Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

89.La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente (88), sempreché tali diritti spettino al cedente.

92.Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

GIURISPRUDENZA

Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Trasmissione di documenti per via telematica
In base al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, la trasmissione di documenti per via telematica è equiparata ad ogni effetto di legge alla spedizione postale e, pertanto, non si sottrae all'ordinaria tutela dei diritti della personalità. Ne consegue che costituisce violazione del diritto all'immagine e, come tale, obbligo al risarcimento del danno, la pubblicazione non autorizzata su stampa periodica di una immagine fotografica prelevata da un sito Internet. (Nella fattispecie l'attrice aveva inviato con posta elettronica, rispondendo ad un annuncio di un quotidiano, il proprio curriculum e due fotografie al fine di partecipare ad una selezione per uno spot pubblicitario).
*Trib. civ. Roma, sez. II, 25 agosto 1999

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona nota - Liceità
Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.
*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Fotografie - Cessione a riviste
Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, anche extracontrattualmente, nei confronti di questi - e in solido con lui, se richiesto - del danno derivato al ritratto dall'abusiva pubblicazione, e perciò l'acquirente di esse può agire in regresso (art. 2055 c.c.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso.
*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Fotografie - Cessione a riviste

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza.
*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona notoria - Liceità
A norma dell'art. 10 c.c., nonchè degli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.
*Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503 Ric. Bartali Gino

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona notoria - Liceità
La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.
*Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785

Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Riproduzione dell'immagine senza il consenso della persona riprodotta
Le ipotesi previste nell'art. 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta interpretazione. Detto interesse, pertanto, non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto (nella specie: rivista mensile «Playmen»), diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.
*Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527

Prova penale - Documenti e scritture - Riprese filmate in luogo pubblico - Utilizzabilità

Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.
*Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 4997

Persona fisica - Diritto all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Personaggi noti al pubblico.
La ratio della deroga alla tutela del diritto all'immagine nel caso di notorietà dell'effigiato risiede nell'interesse pubblico all'informazione, che viene privilegiato dall'ordinamento rispetto alla tutela dell'esclusiva sul proprio ritratto. Ne deriva che ad essa ratio e deroga non può ricondursi la pubblicazione di un nudo femminile, in quanto non corrispondente in alcun modo all'interesse pubblico suddetto.
*Corte app. civ. Roma, 8 settembre 1986


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