Statuto - UIF Unione Italiana Fotoamatori

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Statuto

REGOLAMENTI

Unione Italiana Fotoamatori
STATUTO

(Modificato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 Ottobre 2021 a Arco)


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
Art. 1
L’Unione Italiana Fotoamatori (U.I.F.) è una libera Associazione, senza fini di lucro.
All’U.I.F. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante tutta la vita dellassociazione stessa, a meno che tale destinazione o distribuzione non derivi per imposizione di legge; è fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività.
LAssociazione, a carattere nazionale, ha rappresentanza legale presso la sede del Presidente pro-tempore e rappresentanza amministrativa presso la sede del Segretario Nazionale pro-tempore.
Eventuali trasferimenti di sede potranno essere effettuati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. All’U.I.F. possono affiliarsi singoli fotoamatori, Club Fotografici e Associazioni Culturali che abbiano i medesimi intenti. A sua volta la U.I.F. può aderire a Organi Nazionali ed esteri aventi i medesimi intenti. All’U.I.F. è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse.

Art. 2
LUIF intende raggiungere i seguenti scopi:
a) programmare e coordinare attività fotografiche e altre iniziative di promozione sociale attraverso la stampa e la pubblicazione di periodici, libri o su supporti elettronici.
b) indire, organizzare, patrocinare: mostre, concorsi, convegni, a carattere Internazionale,  nazionale, regionale e provinciale;
c) favorire l’affiliazione di: fotoamatori, circoli, Associazioni fotografiche e affini;
d) valorizzazione ambientale attraverso rilievi fotografici di: parchi, monumenti, siti archeologici;
e) creazione di un archivio fotografico nazionale;
f) documentazione e ricerca sui centri storici Italiani;
g) ricerca fotografica per recupero dei beni culturali;
h) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico;
i) tutela e valorizzazione della natura e dellambiente;
l) corsi fotografici di istruzione e di formazione per i giovani.

Art. 3
LU.I.F. si articola con autonomia organizzativa e amministrativa, sia sul piano nazionale, che regionale e provinciale.

ORGANI DELL’U.I.F.
Art. 4
Gli Organi dell’U.I.F. sono i seguenti:
a) l’Assemblea nazionale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri
e) la Commissione Artistico-Culturale

ORGANI PERIFERICI
a)      I Segretari Regionali (o i Segretari di Area, intendendo per Area una unione sovra-regionale di due o più Regioni);
b) le Segreterie Provinciali;
c) i Delegati di Zona.

Art. 5
Dette cariche sono assunte a titolo gratuito da cittadini italiani maggiorenni.

Art. 6
LAssemblea Nazionale dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione.

Art. 7
LAssemblea Nazionale può essere: Ordinaria e Straordinaria.

Art. 8
Quella Ordinaria viene convocata ogni anno dal Presidente mediante avviso sulla rivista pubblicata dall’Associazione (Il Gazzettino Fotografico)  o allegato alla stessa, unitamente al rendiconto dell’esercizio decorso ed al preventivo di spese per il nuovo esercizio,  almeno 15 giorni prima della data fissata. Lavviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dellassemblea, e gli argomenti da porre in discussione. Lo stesso avviso deve contenere la data e l’ora dell’assemblea in seconda convocazione.

Art. 9
LAssemblea Straordinaria viene anch’essa convocata dal Presidente ogni qual volta lo riterrà opportuno o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei soci in regola con le quote sociali. Può essere anche convocata a richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10  
LAssemblea regolarmente convocata è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli iscritti, in regola con le quote sociali, e le delibere saranno valide con la maggioranza del 50% più uno dei presenti ( art 21 codice civile). In seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero dei soci  e le delibere saranno valide sempre col 50% più uno dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nella stessa giornata.

Art. 11
I Soci partecipanti all’ Assemblea, purchè maggiorenni alla data delle votazioni e che abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno in corso entro il 31 marzo, hanno diritto ad un (1) voto, e possono avere la delega scritta a rappresentare al massimo due (2) soci, anch'essi maggiorenni. Tale delega deve essere presentata al momento della iscrizione al Congresso del Socio presente al Congresso ed è valida solo se sia il Socio delegante che il Socio delegato sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 29 ottobre 2021 ad Arco (Tn).

Art. 12
LAssemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente  o da un Vice Presidente in carica che
nomina un segretario. In loro assenza, dal Consigliere più anziano in carica presente all’Assemblea.

Art. 13
La validità della costituzione dell’Assemblea si accerta alla sua apertura ed è valida per tutta la durata della stessa.
Di ogni riunione assembleare si redige  verbale su apposito registro e dovrà contenere :
a)   L’indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno dell’adunanza.
b) Nome e cognome del Presidente e del Segretario.
c)   Il numero dei Soci presenti ed il numero dei soci rappresentati per  delega.
d) La constatazione della regolare costituzione dell’assemblea.
e)   Un sommario rendiconto della discussione ed il testo delle deliberazioni adottate con l’indicazione delle votazioni effettuate.
f) Qualunque dichiarazione, riportata in forma sintetica, della quale si richiede  l’inserimento.
Il verbale non è necessariamente redatto al momento della seduta, ma può essere stilato successivamente e dovrà essere pubblicato sul Gazzettino, organo ufficiale della U.I.F..      
Le delibere di competenza sono prese a maggioranza e trascritte in apposito verbale

Art. 14
L'Assemblea dei soci dovrà prendere decisioni prioritariamente sugli argomenti espressamente specificati nellOrdine del Giorno.
Eventuali proposte presentate nel corso dell’Assemblea vengono analizzate dall’Assemblea secondo un ordine di priorità stabilito dal C.D.N. nel corso dell’Assemblea stessa o in quella successiva compatibilmente con i tempi organizzativi dell’Assemblea Congressuale.

Art. 15
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la votazione della metà più uno degli
intervenuti aventi diritto al voto.
Per modifiche eventuali dello Statuto si richiede la presenza della metà più uno, dei soci intervenuti.

Art. 16
L’Assemblea dei soci elegge ogni tre anni:
· il Consiglio Direttivo composto da undici membri;
· il Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri più uno supplente che
partecipano senza obbligo alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza
diritto di voto.
· il Collegio dei Probiviri, costituito da tre persone più un supplente
Le regole secondo le quali l’Assemblea dei Soci perviene alla elezione del C.D.N. sono descritte nell’apposito Regolamento (Regolamento delle Modalità di elezione del Consiglio Direttivo Nazionale) ispirato al principio di garantire la possibilità che nel C.D.N. siano rappresentati i Soci U.I.F. in maniera proporzionale alla loro distribuzione geografica.
Articolo modificato dall’assemblea dei soci in data 29 ottobre 2021 ad Arco (Tn).

Art. 17
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Nazionale, da due Vicepresidenti, di cui uno vicario (quanto sopra al fine di soddisfare, con la dislocazione delle tre cariche, la presenza delle tre aree geografiche – Nord-Centro e Sud – Esempio: se il Presidente è del Sud i due vicepresidenti saranno uno del Centro ed uno del Nord) dal Segretario – se consigliere – dall’Economo e dai Consiglieri.
Tali cariche vengono assegnate per votazione interna al Consiglio Direttivo Nazionale e la loro durata coincide con quella del C.D.N., ovvero tre (3) anni.
Il C.D.N. ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, nell’ambito temporale di validità del Consiglio stesso. Il Presidente Onorario non fa parte del C.D.N., ma può partecipare alle riunioni ordinarie senza diritto al voto. Le cariche sono rieleggibili.
Le cariche del Consiglio Direttivo, a partire dalle elezioni del 2013, non possono essere mantenute per più di n. 3 mandati consecutivi e sono compatibili con quelle di Segretario Regionale, Provinciale e Delegato di Zona.
I Consiglieri Nazionali, nel massimo di tre, cha alla data di scadenza del loro mandato di nove anni ricoprano una funzione all’interno dell’associazione, per la quale il C.D.N. ritenga che essa sia, per quel periodo, non sostituibile oppure sia importante far proseguire, su mandato specifico del C.D.N. possono ricandidarsi.
Nel caso in cui, in un’area elettiva il numero dei candidati non sia maggiore del numero dei consiglieri da eleggere per quell’area, i consiglieri uscenti della stessa area che hanno concluso i tre mandati consecutivi, avranno la possibilità di ricandidarsi, semprechè nella stessa area non vi siano consiglieri scelti dal C.D.N. di cui al precedente periodo.
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci ilo 29 ottobre 2021 ad Arco -Tn-).

Art. 18
Ogni Consigliere dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti della stessa area nelle ultime elezioni .
(Articolo modificato dall’assemblea dei soci ilo 29 ottobre 2021 ad Arco -Tn-).

Art. 19
Il Presidente e il Segretario Nazionale rappresentano l’Associazione nei rapporti con le Autorità, e con le altre Associazioni nelle varie manifestazioni nazionali ed estere. Essi dirigono le attività dell’Associazione e ne sono responsabili. Promuovono e coordinano le attività dei Consiglieri.

Art. 20  
Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale. In caso di sua assenza, o impedimento, o dimissioni, è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, nel caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 21  
Il Segretario Nazionale, nominato dal C.D.N., coadiuva il Presidente, redige i verbali e coordina le attività sociali; nomina, su proposta ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale competente, i Segretari Provinciali ed i Delegati di Zona e può anche non essere consigliere nazionale. Risponde direttamente al Presidente e al C.D.N. e non ha scadenza di mandato, deve essere socio UIF e può essere sostituito su decisione del C.D.N. Il Segretario non può svolgere la funzione di Economo.
Al fine di creare una memoria storica dell’associazione, tutti gli atti e le attività svolte a qualsiasi titolo con il logo U.I.F. devono essere inviate alla segreteria nazionale prima di essere svolte, per verifica, conoscenza e archiviazione.
L’Economo è nominato dal C.D.N. nell’ambito dei suoi componenti, tiene la contabilità dell’associazione e la relativa documentazione, cura i rapporti con i Sindaci Revisori, predispone i bilanci preventivi e consuntivi. L’Economo non può svolgere la funzione di segretario.

Art. 22  
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto e sottoporle all’Assemblea Generale dei Soci.
Emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalistatutarie.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri in carica. In caso di impedimento, un Consigliere può delegare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo.

Art. 24
Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 25  
Il Collegio dei Revisori è costituito da due esponenti più uno supplente. Essi hanno il compito di controllare la gestione contabile.

Art. 26  
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone più un supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci all'interno di una lista composta da un minimo di cinque candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del C.D.N., del Collegio dei Revisori e della Commissione Artistico-Culturale.

Art. 27
Compiti del Collegio dei Probiviri:
- valutare lesistenza di violazioni dello Statuto della Associazione;
- attuare interventi di conciliazione nelle controversie che possono venire a crearsi tra gli organi dell’Associazione, nei rapporti tra i Soci o tra questi e i dirigenti dell’Associazione;
- proporre al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale lapplicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai punti precedenti, o nei confronti di Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi alla U.I.F., secondo le norme previste dall'apposito Regolamento.

Art. 28
La Commissione Artistico-culturale ha il compito di indirizzare le scelte artistiche e culturali dell’Associazione. Essa è guidata da un direttore ed un vice direttore nominati dal C.D.N., e resta in carica tre anni in analogia al C.D.N.. Gli incarichi della Commissione Artistica non potranno essere mantenuti per più di 3 mandati consecutivi.
Il Direttore Artistico propone al C.D.N. la nomina di ulteriori due membri più due membri supplenti, curando per quanto possibile, che sussista un’equa distribuzione sul territorio nazionale dei Componenti la Commissione. Il C.D.N. ratifica o meno le proposte.
Componente aggiuntivo della Commissione Artistico-Culturale è la figura del Web-Master del Sito Ufficiale della U.I.F., ed è nominato dal C.D.N.
Non possono far parte della Commissione Artistico Culturale i membri del C.D.N., i membri del collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri.
Tutti i membri della Commissione hanno pari diritto e responsabili e le determinazioni della
Commissione vengono prese a maggioranza.

Art. 29
La Commissione Artistico-Culturale opera secondo quanto stabilito nell'apposito "Regolamento della Commissione Artistico-Culturale", indicando e supportando il C.D.N. nelle scelte culturali della Associazione e vigilando sulla qualità artistica delle proposte ufficiali dell’ U.I.F., siano esse pubblicazioni (Annuario, Gazzettino Fotografico, ecc) piuttosto che mostre (Circuito Autori UIF, Mostre UIF Internazionali ecc) o Workshop.
I componenti della Commissione sono inoltre a disposizione delle Associazioni e dei Soci affiliati per fornire supporto alle loro iniziative, con particolare riferimento a quelle Patrocinate dalla U.I.F. che abbiano significativo impatto sull'immagine della Associazione.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art. 30
L’organizzazione Periferica si compone di:
- Segretari Regionali o di Area Territoriale
- Segretari Provinciali;
- Delegati di Zona;
Con autonomia organizzativa, amministrativa, economica e contabile nellambito delle manifestazioni del proprio territorio di competenza come da regolamento attuativo.

Art. 31
Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, viene individuato sulla base delle elezioni Regionali o di Area Territoriale, o su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale dove non esistono le condizioni per poter svolgere le elezioni. Le elezioni per il rinnovo delle Segreterie Regionali vengono indette dal segretario uscente secondo il Regolamento di Attuazione "Modalità di elezione del Segretario Regionale". Ove la carica dovesse rimanere vacante, per qualsiasi motivo, il Presidente provvederà a nominare un componente del C.D.N. avente il compito di indire le elezioni regionali. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, sentito e in accordo con il Segretario Nazionale e il Presidente, propone i Segretari Provinciali, la cui nomina viene ratificata dal Segretario Nazionale. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale cura il coordinamento delle iniziative del territorio di competen za, cura l’organica e armonica crescita dell’Associazione nelle varie zone di competenza, sensibilizzando i Segretari Provinciali e promuovendo iniziative a carattere regionale.
Nel caso che più Regioni vadano a costituire un'Area territoriale, il Segretario di Area ha facoltà di proporre al Segretario Nazionale, per le Regioni ove non ha la sua residenza personale, dei Soci cui delegare la funzione di "Segretario Regionale ad interim". A partire dal 2013 la carica di Segretario Regionale o di Area territoriale non potrà essere mantenuto per più di n. 3 mandati consecutivi.

Art. 32  
Il Segretario Provinciale viene nominato dal Segretario Nazionale, su proposta ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale competente; il Segretario Provinciale, sentito ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale, propone i Delegati di zona, la cui ratifica è comunque del Segretario Nazionale, tenendo in considerazione la numerosità dei Soci presenti e l’opportunità di avere supporto allo sviluppo della Associazione nelle varie zone di competenza territoriale.
Il Segretario Provinciale, coadiuvato dai Delegati di Zona, cura l’affiliazione dei singoli fotoamatori, e dei fotoclub, promuove manifestazioni fotografiche, concorsi, mostre e convegni, sensibilizzando gli Enti Locali e pubblicizzando le iniziative attraverso gli organi di stampa, compresi quelli della U.I.F.

Art. 33
I Delegati di Zona curano l’affiliazione di nuovi fotoamatori e dei Fotoclubs. Tengono i contatti con i segretari Provinciali e Regionali. La nomina di Delegato di Zona può essere proposta anche a soci singoli, anche se il numero degli associati è inferiore a cinque soci.

Art. 34  
Il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata e/o su proposta/segnalazione del Collegio dei Probiviri può revocare le nomine di Segretario Regionale, Provinciale e Delegato di Zona.

Art. 35  
I Soci a qualsiasi livello di appartenenza possono essere dichiarati decaduti con delibera dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata, dopo le opportune verifiche del Collegio dei Probiviri.

Art. 36  
I Dirigenti U.I.F., a tutti i livelli, non possono assumere cariche dirigenziali in seno ad altre strutture similari, fatte salve le eccezioni opportunamente valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
 
ONORIFICENZE
Art. 37
Le Onorificenze U.I.F.: M.F.O. (Meriti Fotografici e Organizzativi), B.F.A. (Benemerito della Fotografia Artistica), M.F.A. (Maestro della Fotografia Artistica) o altri titoli di merito saranno assegnati a soci o esponenti anche esterni che si siano particolarmente distinti per acquisiti meriti tecnico-organizzativi nel settore. Le onorificenze B.F.A. sono assegnate sulla base dellapposito regolamento.
L’attestato di M.F.O. viene concesso dal Presidente U.I.F. su proposta del C.D.N., sentito il Segretario Regionale o di Area Territoriale ed il Segretario Provinciale del territorio di riferimento.

Art. 38  
Il Consiglio Nazionale ha facol di individuare e proporre a personaggi che abbiano significativamente contribuito alla promozione della Fotografia, con particolare riferimento agli intenti promossi e perseguiti dall’Associazione U.I.F., il titolo di Socio Onorario U.I.F.”.

Art. 39  
All’U.I.F. possono iscriversi tutti gli appassionati di fotografia ed affini che accettano integralmente, il presente Statuto.
I Soci verranno informati delle attività (tramite l’organo ufficiale di stampa Gazzettino Fotografico e/o lettera) dell’U.I.F.; fruiranno, altresì, delle agevolazioni e vantaggi disposti in loro favore dal Consiglio Direttivo Nazionale.

CONCORSI - CONGRESSI - MANIFESTAZIONI FOTOGRAFICHE
Art. 40  
I concorsi, i congressi e le manifestazioni fotografiche indette ed organizzate dall’U.I.F., a livello nazionale, regionale, provinciale o internazionale, possono essere delegate alle organizzazioni periferiche.

CESPITI DELLU.I.F.
Art. 41
Le entrate dell’U.I.F. sono costituite da:
a) quote sociali;
b) quote di affiliazione;
c) eventuali contributi Enti Nazionali e locali;
d) eventuali donazioni volontarie;
e) avanzi di esercizio.

BENI PATRIMONIALI
Art. 42
Per il conseguimento dei fini statutari, l’U.I.F. può acquistare beni mobili ed immobili. Tali eventuali beni e comunque il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’U.I.F. stessa, saranno devoluti ad Enti Morali e/o strutture culturali o associazioni aventi scopi similari, o ad altre onlus, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 43
L’Esercizio finanziario sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio lEconomo predispone la redazione del Bilancio consuntivo che, insieme a una relazione di verifica e commento dei Revisori dei conti, viene proposto al C.D.N. e letto nel corso della prima Assemblea Nazionale dei Soci raggiungibile.
Art. 44
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, sono valide le norme del Codice Civile.

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